giovedì, Aprile 25, 2024

La giurisprudenza televisiva norma il nuovo obbligo di mascherina all’aperto

I PIU' LETTI

di Stefano Pezzola

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il Decreto Legge 221/2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19“, a fronte dell’aumento dell’incidenza del numero dei casi e della diffusione della nuova variante Omicron.

Vedi il seguente link: https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8731332.pdf

All’art. 4 del citato D.L. viene evidenziato che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca”.

Al seguente link è possibile scaricare il citato DPCM 2 marzo 2021. LINK

Analizziamo assieme l’art. 1.

E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  1. a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  2. b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico[1]scientifico».

Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.

L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

Prendendo a prestito dal giornalista e scrittore Antonio Lubrano un Suo famosissimo quesito in forma retorica “la domanda nasce spontanea!”.

I quotidiani nazionali confermano e ribadiscono in prima pagina questo fantomatico nuovo obbligo di mascherine all’aperto citando il nuovo Decreto Legge.

Orbene, hanno letto il D.M. 221 del 24.12.2021?

Credo davvero di no poiché di questo obbligo non Vi è traccia.

Ad ogni modo ribadiamo che NON vi è nessun obbligo se ci troviamo ad una distanza superiore ad un metro.

L’obbligo è manifestatamente incostituzionale perché viola l’art. 13 della Costituzione, pareva argomenta ormai passato in giudicato nella scorsa primavera ma sembra che i media abbiamo una memoria davvero corta.

ULTIM'ORA

Mattarella a Civitella in Val di Chiana: 80 anni fa la strage del 29 giugno ’44

CIVITELLA – Sono passati 80 anni dalla strage del 29 giugno del 1944 a Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Oggi, nel giorno della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato nella cittadina toscana per ricordare i gravi fatti di 80 anni. Quel giorno vennero assassinate 250 persone. Tra queste, donne, anziani, sacerdoti e oltre dieci minorenni. Il più piccolo, Gloriano Polletti, aveva solo un anno. Maria Luisa Lammioni due. L’eccidio avvenne nel giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo, scelto apposta per colpire più persone. Il parroco di Civitella, don Alcide Lazzeri, e quello […]

More Articles Like This